Art. 5.

      1. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per la tassazione a base individuale, purché entrambi i coniugi vi consentano. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 può stabilire un limite temporale per esercizio della predetta facoltà.
      2. I lavoratori dipendenti che intendono avvalersi della tassazione a base familiare, i cui redditi sono tassati invece tramite ritenuta alla fonte, da parte del datore di lavoro, su base individuale, recuperano le somme a credito in sede di dichiarazione dei redditi.